Statuto 2009

Club Alpino Italiano - Sezione di Gravellona Toce

STATUTO SEZIONALE - ( approvato nell'anno 2009)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - E' costituita con sede in GRAVELLONA TOCE via Pedolazzi, 157 l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di GRAVELLONA TOCE e sigla "CAI Sezione di GRAVELLONA TOCE “.      L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. (Statuto art I.2 comma 3)
Art. 2 - L’associazione è una Sezione, struttura periferica,  del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti e fa parte dei Convegno LPV - Ligure Piemontese Valdostano - del CAI.  Essa è soggetto di diritto privato  ed uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale dei CAI.  L’Associazione  esplica la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Piemonte. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.(Statuto art. I.4. commi 2 e 3)
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 - L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:a)alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzaturealpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole dei CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, Sci; escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole dei CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano; h)alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecnicheper la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime; i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio.  Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dei Presidente.
TITOLO III
SOCI
Art. 6 - I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto o estabilito dall'art. I.2 Comma 1 dello Statuto dei CAI.
Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.  L'iscrizione è personale e non trasmissibile.Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di Trasferimento da una sezione all’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso il quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione (art II.II 2 comma 7 del Regolamento ).Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale dei CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.
Art. 8 - L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.  La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. (Regolamento art II.IV. 1 comma 2)
Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:a)la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e dei Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;b)la quota associativa annuale;e)il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;d)eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.  L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità.Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci..(Regolamento art. II.V. comma 3)
Art. 11 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell’art II. 4  dello Statuto del CAI e nel Titolo II del Regolamento Generale.La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.Non sono ammesse iniziative dei soci in nome dei CAI se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’ art. II.5 dello Statuto dei CAI e  dall’ art. II.V. 1 del Regolamento Generale dei CAI, con le modo ivi stabilite.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dei socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione. (Statuto Art. VIII.2. )
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dell’ art. II.V. 1 del Regolamento Generale dei CAI.


TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14 - Sono organi dell'associazione:- l'Assemblea dei Soci;- il Consiglio Direttivo;- il Presidente della Sezione ;- il Tesoriere;- il Segretario;- il Collegio dei Revisori dei conti.(Statuto art. VI.1 comma 2)Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione (Statuto art. VI.1 comma 3)Art. 15 - Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito (Statuto art. VIII 1 comma 1) e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualunque tipo di compenso, comunque raffigurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.(Statuto art, VIII.1 comma 1)Capo 1°
ASSEMBLEA
Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.L'Assemblea:- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;- delibera sull'alienazione , sull'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone i modi e nominando uno o più liquidatori;- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine dei giorno. 
Art. 17 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 31 marzo (Regolamento art. VI.1 comma 3) , per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.  La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.
Art. 18 -  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con  diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa l’anno in cui si tiene l'assemblea. I soci maggiorenni hanno diritto di esercitare nella Assemblea della propria sezione di appartenenza sia l’elettorato attivo sia l’elettorato passivo I minori di età possono assistere all'assemblea. (Statuto  Generale Art II.4 comma 4)Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.  Ogni socio delegato non può portare più di n. 5 deleghe. E’ escluso il voto per corrispondenza  (Regolamento art. VI. I. 3 comma 2 lett. b) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi il diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 
Art. 19 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.  Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea. 
Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo i modi decisi dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.  Le elezioni alle cariche sociali sono effettuate con voto  libero e  segreto  (Statuto art. VIII. 1 comma 1)   A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto  l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. (Statuto art. VIII. 1 comma 1)
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale dei CAI a norma dell’art. I.5 dello Statuto dei CAI.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 -   Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di  n. minimo di 11 e di n. massimo  18 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci .(Regolamento art. VI. I. 4 comma 1)Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere.  Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte dei Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto. 
Art. 23 - Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili  ( Statuto art VIII. 1 comma 2)Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n.  3 riunioni consecutive.Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti.  I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione dei nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.A parità di voti prevale quello del Presidente.Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale dei CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni dei Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale dei CAI.  In particolare esso:- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarle; - convoca l'Assemblea dei Soci;- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;- emana eventuali regolamenti particolari;- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.





Capo 3°
PRESIDENTE
Art. 27 – Il candidato alla carica di Presidente della sezione  al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche  o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi (Regolamento art. VI. I. 4 comma1)Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale.  Convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.  In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente , in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica dei Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.Il Presidente resta in carica non più di tre anni. E’ rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno  un anno di interruzione. (Statuto art. VIII. 1 comma 2)
Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni dei Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.  Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.(Regolamento art. VI. I. 6 comma 1)Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI 
Art. 32  - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie, dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI 
Art. 34 -Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.  La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.  Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.TITOLO VII
PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE 
Art. 35 – Il patrimonio sociale è costituito:dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell’associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.Le entrate sociali sono costituite:dalle tasse di iscrizione;dalle quote annuali di iscrizione o di rinnovo, detratta la parte spettante al CAI – Sede Centrale.
Art. 36 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unicamente alle relazioni dei Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 37 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni. i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione  anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione . (Statuto art. II.4 comma 6)Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  Non è ammessa  la distribuzione fai  i soci, anche parziale ed in qualunque forma persino  in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio della Sezione. (Regolamento Art. II.IV.1 comma 2)
In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 2 e 3, dell'art. Art.VI I. 9 dello Regolamento Generale del CAI E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
TITOLO VIIICONTROVERSIE
Art. 39 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci; - il Collegio regionale dei Provibiri per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 dei Regolamento disciplinare..
Art. 40 -La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale dei CAI. (Regolamento art VIII.III.1 comma 2)Il presente statuto è  stato approvato   dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 13/03/2009.

Il Presidente della Sezione Il Presidente dell’AssembleaIginio BertinottiGiovanni GalliClub Alpino Italiano -Statuto della Sezione  di Gravellona Toce                                                                                       




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